Circolari

Ritardi di pagamento – Pubblicazione del D. Lgs. 192/2012.

Circolare n° 53/2012 » 16.11.2012

 Si informa che sulla G.U. n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il testo del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 recante: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”. 

Il menzionato D. Lgs. – di recepimento della Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e impreseattua la delega conferita con l’articolo 10 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. Statuto delle Imprese”).  Il Governo Italiano, infatti, ha voluto anticipare il termine per il recepimento (16 marzo 2013) in considerazione della necessità di offrire un’adeguata tutela alle piccole e medie imprese le quali soffrono in maniera ingiustificatamente penalizzante la forte crisi di liquidità del sistema in quanto dispongono di minore capacità finanziaria e di ricorso al credito, nonché di minore forza contrattuale nei rapporti con le grandi aziende e con la pubblica amministrazione

Ciò premesso, si evidenzia come il provvedimento normativo in esame apporta modifiche al D. Lgs. n. 231/2002 (il quale a sua volta recepiva la precedente direttiva in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commercialiDir. 2000/35/CE). E’ necessario sottolineare preliminarmente che le disposizioni normative in esame si applicheranno esclusivamente alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Nello specifico, in linea con quanto previsto dal Legislatore dell’UE, la disciplina opera una distinzione tra

1) Contratti tra Imprese: in questo caso, se non diversamente pattuito nel contrattoil termine di pagamento è pari a 30 giorni. E’ tuttavia assicurata alle parti la facoltà di stabilire contrattualmente un diverso termine di pagamento che non deve, di regole, superare i 60 giorni, ma che, se concordato in forma espressa e “non gravemente iniquo per il creditore  può anche essere superiore.

Inoltre, per quanto concerne gli interessi di mora è stata riconosciuta la piena libertà contrattuale delle parti, prevedendo che siano corrisposti interessi moratori” che sono interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra le imprese.

2) Contratti tra imprese e P.A.: in tale fattispecie, invece, è previsto un termine di pagamento,di regola, non superiore a 30 giorni.Tuttavia, le parti possono pattuirepurché in modo espresso – un termine per il pagamento superiore fino ad un massimo di 60 giorni quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine può altresì essere pari a 60 giorni per: 

a) “le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs.  11 novembre 2003, n. 333 (ovvero le imprese pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato);  

b) gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine”.

Per quanto attiene la disciplina degli interessi di mora, il legislatore in questo caso ha previsto – a differenza di quanto sopra precisato nell’ambito dei rapporti tra impresel’obbligo di corrispondere interessi legali di mora”, ossia interessi ad un tasso che non può essere inferiore al tasso legale (tasso della Banca Centrale Europea maggiorato dell’8%). 

In tutti i casi è riconosciuta alle parti la facoltà di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi ed il risarcimento saranno calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti

Un ulteriore profilo meritevole di segnalazione attiene al riconoscimento dell’obbligo di corresponsione, al fine di rimborso dei costi amministrativi ed interni di recupero del credito, di una somma forfettaria pari a 40 euro corrisposta senza che sia necessaria la costituzione in mora ed indipendentemente dalla dimostrazione dei costi. E’ comunque fatta salva la possibilità di offrire la prova di aver sostenuto costi superiori al sopra indicato importo

Da ultimo si segnalano previsioni in tema di nullità della clausole. Al riguardo, il legislatore ha precisato che

a) le clausole relativa al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, sono nulle quando sono gravemente inique in danno del consumatore”; 

b) si considera (ex lege) “gravemente iniqua” la clausola che esclude l’applicazione degli interessi di mora. In tal caso, infatti, non è ammessa prova contraria.

E’, altresì, considerata “gravemente iniqua” la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero

c) si considera nulla (nelle transazioni commerciali in cui è parte una P.A.) la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura

Nel rinviare alla lettura del testo del D. Lgs. in oggetto per gli opportuni approfondimenti, e nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore CA/mf
» Carta intestata

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